La legge di bilancio per il 2017 è intervenuta sulla disciplina della cosiddetta “quattordicesima”, la somma aggiuntiva erogata una volta l'anno a luglio e introdotta nel 2007 a sostegno delle pensioni più basse.
Il legislatore ha rimodulato il beneficio, aumentandolo di circa il 30% per i soggetti già individuati dalla norma istitutiva e ampliando la platea dei destinatari fino ai soggetti con un reddito personale entro la soglia di 2 volte il trattamento minimo pensione.
Ricordiamo che l'importo della quattordicesima varia a seconda dei contributi versati e riguarda i pensionati con almeno 64 anni di età, titolari di uno o più trattamenti di pensione, compresi i pensionati italiani residenti all'estero (sono esclusi gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite Inail).
CHI NE HA DIRITTO
La disciplina attuale prevede due distinte fasce di reddito: alla soglia di 1,5 volte il trattamento minimo già vigente si aggiunge, dal 2017, quella di 2 volte il trattamento minimo, cui spetta un beneficio in misura ridotta. Sono rilevanti, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono, inoltre, escluse le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti, ecc..
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