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Tutte le novità della manovra fiscale 2017

Gennaio 2017

Tutte le novità della manovra fiscale 2017 La manovra Finanziaria per l'anno 2017 si compone della Legge Finanziaria e del relativo Collegato.
Vediamo le principali novità per le imprese artigiane.

LA LEGGE FINANZIARIA 2017

La Legge Finanziaria per l'anno 2017 si compone di 1 articolo suddiviso in 638 commi.


PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

E' stata prorogata fino al 2017 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016: 50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000.
Con analoga modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016: detrazione nella misura del 65%.
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessanotutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Inoltre è previsto che per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:
• 70% per gli interventi che interessano “l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo”;
• 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.
Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l'asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.
Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:
• sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio;
• sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli IACP, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.


BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:
• limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
• per le spese sostenute nel 2017.
Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI”

La Legge Finanziaria proroga la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.
Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

“IPER – AMMORTAMENTI”

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell'Allegato A (vedasi sito di Confartigianato), entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.
Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B (vedasi sito di Confartigianato), il costo di acquisizione è aumentato del 40%.
Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A / B;
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È confermata l'estensione fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.
Il credito è riconosciuto a condizione che:
• le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
• si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
Credito d'imposta spettante Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale
(in precedenza 25%) Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese
Il credito può essere utilizzato in compensazione “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”

È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR con la quale, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza.
In particolare, il reddito d'impresa è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
A tale importo vanno aggiunti:
• l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
• i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
• le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
• le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;
e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Limite ricavi contabilità semplificata
È confermato il limite di ricavi, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.
Attività Limite
Prestazioni di servizi € 400.000
Altre attività € 700.000
A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.
Opzione regime ordinario
È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo ammontare “raggiunge” l'importo di € 500.
Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

È incrementato a € 5.164,57 il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio.
Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

RIDUZIONE CANONE RAI

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE

È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:
• su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000).
Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
• con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008. E' altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 700.000 annui.

PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:
• non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
• è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

BUONO NIDO

È confermato con riferimento ai nati dall'1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.
In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

È confermata l'introduzione a decorrere dall'1.1.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria. In particolare:
• il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l'aliquota del 24%;
• le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa “nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi”.
L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.
Srl trasparenti
Con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, è previsto che l'opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti. 

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

È confermata la riduzione al 2,3% dell'aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%.
Ai fini della determinazione dell'acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%.
Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell'agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all'incremento netto del patrimonio.
Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riproposta anche nel 2017 la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È confermata anche nel 2017 la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 16% per i beni ammortizzabili;
• 12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

È confermata anche nel 2017 la possibilità di assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
• il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
• riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;
• richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
 il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. 

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI

La Finanziaria modifica nuovamente le regole relative all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.
In particolare la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che non è più previsto:
• la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
• l'esonero, per l'acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.
Di fatto, le disposizioni “di favore” previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

E' stato incrementato il limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

SCHOOL BONUS

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
In merito alle modalità di versamento di tali erogazioni, l'art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:
“il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione … di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo … per l'erogazione alle scuole beneficiarie”.
Ora in sede approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:
• in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;
• le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a “rendere noto” il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
• le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI

È confermata anche per il 2017 la concessione del “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni. In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:
• per l'acquisto di musica registrata;
• per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all'1.1.2018. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.
In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%


IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

Vediamo ora le principali novità per le imprese artigiane contenute nel Collegato.

− la soppressione di Equitalia a decorrere dall'1.7.2017;
− l'introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
− l'introduzione dell'invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
− la proroga all'1.4.2017 dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
− la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”;
− nuove regole per lo scomputo delle ritenute alla fonte subite;
− la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
− la riapertura fino al 31.7.2017della voluntary disclosure;
− l'introduzione dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di settore;
− il “pacchetto” semplificazioni fiscali (nuovo calendario versamenti d'imposta, soppressione comunicazione acquisti da San Marino, aumento a € 30.000 del limite del credito IVA richiesto a rimborso senza garanzia, ecc.).

Forniamo alcuni brevi approfondimenti:

SOPPRESSIONE EQUITALIA 

È confermato a decorrere dall'1.7.2017:
• la soppressione di Equitalia;
• l'affidamento dell'attività di riscossione alla nuova “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” 

A decorrere dal 2017 è introdotto l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.
L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5).
L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
• data e numero della fattura;
• base imponibile / aliquota applicata / imposta;
• tipologia dell'operazione.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA 

A decorrere dall'anno 2017 è disposto l'obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).
L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della
dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).
Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico
Provvedimento.
L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della eventuale discordanza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI 

A decorrere dal 2017 sono soppressi:
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione “black list” 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 

• la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
• la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000

È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.
Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):
• richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
• richiesto da un soggetto “a rischio”, va prestata apposita garanzia.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE IRPEF / IRES / IRAP 

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:
• il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
• il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.
Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2017.

VERSAMENTI MODELLO F24 SOGGETTI PRIVATI 

E' stato soppresso per i soggetti privati l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.
Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤€ 1.000 o > € 1.000).

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

È prevista la proroga all'1.4.2017 dell'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio
telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori
automatici.
L'Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all'1.4.2017,“in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.

“NUOVI” STUDI DI SETTORE 

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.
Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.
Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore: da strumento di accertamento a strumento di compliance.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI

È ammessa, la definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. La definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:
• affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
• maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:
• entro il termine fissato al 31.3.2017;
• utilizzando l'apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE

Sono stati riaperti i termini della procedura di collaborazione volontaria, cosiddetta “voluntary disclosure” applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.
La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:
• non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
• non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi
all'ambito di applicazione della procedura in esame.
L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

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