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L'autoconsumo di beni e servizi

Maggio 2017

Cogliendo l'occasione dalla recente vicenda di una parrucchiera colpita da un verbale della Guardia di Finanza per aver omesso di certificare con scontrino (o ricevuta fiscale) la messa in piega effettuata su sé stessa, forniamo alcune informazioni che riguardano TUTTE le imprese:

- l'art. 2 del il testo unico dell'Iva obbliga gli imprenditori a certificare ai fini Iva il cosiddetto autoconsumo di BENI di qualsiasi importo esso sia; per autoconsumo si intende il consumo personale o familiare di beni acquistati nell'ambito dell'esercizio dell'attività e per i quali è stata detratta l'Iva al momento dell'acquisto. Costituiscono esempi di autoconsumo il computer o il telefonino acquistato dalla ditta e regalato ai figli o alla moglie dell'imprenditore, oppure qualsiasi bene acquistato dalla ditta e portato a casa per uso personale o familiare.

- l'art. 3 del il testo unico dell'Iva obbliga gli imprenditori a certificare ai fini Iva anche il cosiddetto autoconsumo di SERVIZI. Pertanto ai fini Iva le prestazioni di servizi anche se effettuate a titolo gratuito, per uso personale o familiare vanno certificate con apposito documento fiscale e rientrano nel campo di applicazione dell'Iva. Tuttavia requisito fondamentale affinché l'autoconsumo di servizi rientri nell'ambito di applicazione dell'Iva è che la singola operazione sia di valore superiore ad € 50. Pertanto tutte le prestazioni di servizi auto-consumate di importo inferiore ad € 50 sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva e non devono essere certificate da fattura, ricevuta, scontrino. Costituiscono esempi di autoconsumo i servizi fatti a sé stessi o ai propri familiari, purchè di importo superiore ad € 50.

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