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INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

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Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019

Luglio 2019

Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede all'articolo 12-quinquies, comma 3, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9- bis del D.L. n. 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione in esame prosegue, al comma 4, precisando che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115, e 116 del TUIR, purchè possiedano i requisiti sopra indicati.
Si tratta dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA che scadono dal 30 giugno al30 settembre 2019.

Tali indici sono stati approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018. La risoluzione 28 giugno 2019, n. 64, avente ad oggetto Indici sintetici di affidabilità fiscale-Proroga dei versamenti, ricorda che con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento.
L'Agenzia delle entrate, commentando l'articolo 12-quinquies, chiarisce che detto articolo nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Al riguardo la normativa prevede che gli ISA si applicano ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a euro 5.164.569. Per gli indici AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Ricorrendo tali condizioni, l'Agenzia delle entrate precisa che risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Codice Causa di esclusione
1 Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2 Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3 Ammontare di ricavi dichiarati / compensi superiore a € 5.164.569 (tale causa di esclusione non è interessata dalla proroga dei versamenti al 30.9.2019)
4 Periodo di non normale svolgimento dell'attività
5 Determinazione del reddito con criteri “forfetari”
6 Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata
7 Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Mod. ISA)
8 Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 117/2017
9 Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017
10 Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017
11 Società cooperative / società consortili / consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie / associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
12 Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (codice 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice 49.32.20) di cui all'ISA AG72U
13 Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U

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